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Statuto dell'Associazione
"Cursillos di Cristianità in Italia"
Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 20-23 settembre 1999. Il Decreto di approvazione è stato firmato in pari data
dal card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (prot. 962/99).
Cap. I - Costituzione, natura e sede
Art. 1
E' costituita ai sensi dei cann. 298-299, 321-326, l'Associazione privata di fedeli denominata
"Cursillos di Cristianità in Italia", all'interno dell'omonimo Movimento spirituale.
L'Associazione ha sede in Roma.
Cap. II - Finalità
Art. 2
Le finalità dell'associazione sono:
evangelizzare le persone;
curare la formazione cristiana degli associati;
permeare di spirito evangelico l'ordine temporale attraverso la testimonianza di vita dei soci.
Cap. III - Metodologia di attività
Art. 3
L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'applicazione di una specifica metodologia,
articolata in tre momenti fondamentali: "Pre-Cursillo", "Cursillo" e "Post-Cursillo".
Cap. IV - Appartenenza
Art. 4
Sono soci i fedeli laici che, avendo partecipato ad un cursillo di cristianità, intendono far proprie le
finalità e la metodologia dell'Associazione; accettano di frequentare la Scuola Responsabili;
assumono l'impegno di voler operare attivamente in nome dell'Associazione.
Art. 5
Alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente possono aderire all'Associazione:
i sacerdoti diocesani, sentito il proprio Ordinario diocesano;
i membri degli Istituti di vita consacrata, col consenso dei loro Superiori.
Art. 6
L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:
per espressa dichiarazione di recesso, presentata o inviata dall'interessato al Coordinamento
diocesano;
per dimissione decisa dal Coordinamento diocesano per giusta causa e comunicata all'interessato dal
Coordinatore diocesano; contro di essa l'interessato può ricorrere in prima istanza al Coordinamento
Nazionale, in seconda istanza all'Assemblea Nazionale.
Cap. V - Strutture formative
Art. 7
Le strutture formative a livello locale sono:
l'Ultreya finalizzata a proporre un forte cammino di fede e a qualificare l'impegno apostolico
degli associati;
la Scuola Responsabili aperta a coloro che sono chiamati al servizio dell'Associazione;
i Gruppi Operativi deputati alla realizzazione delle attività associative.
Art. 8
A livello nazionale la principale struttura formativa è il Cursillo per Responsabili, con il quale
l'Associazione forma i suoi membri a livello nazionale, al fine di mantenere l'unità e di custodire il
carisma fondazionale dell'associazione stessa.
Vi possono far parte coloro che hanno già partecipato ad un cursillo come responsabili e frequentano
la Scuola.
Cap. VI - Animazione spirituale
Art. 9
L'animazione spirituale dell'Associazione a livello diocesano, territoriale e nazionale è affidata ad un
presbitero, scelto attraverso gli organi statutari propri dell'Associazione tra i presbiteri secolari e
religiosi appartenenti all'Associazione stessa.
Art. 10
A livello diocesano e territoriale spetta all'Animatore spirituale:
curare la formazione spirituale dell'Associazione
indicare mète pastorali in comunione con la Chiesa locale.
Art. 11
A livello nazionale spetta all'Animatore spirituale:
elaborare le linee programmatiche dell'Associazione in ordine alle attività pastorali e di
formazione;
tenere i rapporti con i Vescovi diocesani;
promuovere e verificare la corrispondenza dei programmi dell'Associazione con le esigenze di
ecclesialità;
ratificare la dissociazione degli appartenenti all'Associazione.
Art. 12
I presbiteri per svolgere il ministero di animazione spirituale nell'Associazione, a qualsiasi livello,
devono ottenere la conferma dall'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 324, § 2.
L'Animatore spirituale nazionale, inoltre, deve essere confermato dal Consiglio Episcopale
Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Cap. VII - Organi dell'Associazione
Art. 13
Sono organi dell'Associazione:
a livello diocesano:
il Coordinamento diocesano
il Coordinatore diocesano;
a livello territoriale:
il Coordinamento territoriale
il Coordinatore territoriale;
a livello nazionale:
l'Assemblea nazionale
il Coordinamento nazionale
il Coordinatore nazionale.
Cap. VIII - Articolazione dell'Associazione
Art. 14
L'Associazione svolge la sua attività essenzialmente nelle diocesi, a servizio della Chiesa locale in
comunione col Vescovo.
Art. 15
Il Coordinamento diocesano è formato dal Coordinatore diocesano, dall'Animatore spirituale
diocesano, dai responsabili dei gruppi operativi e dai responsabili delle Ultreyas operanti in Diocesi.
Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno. Spetta ad esso:
eleggere i Coordinatore diocesano;
promuovere l'attuazione delle finalità dell'Associazione, secondo la sua specifica metodologia;
organizzare e coordinare le attività della Scuola responsabili;
programmare i Cursillos da svolgere e designare le équipes che li devono animare;
decidere circa l'apertura o la chiusura di ultreyas in diocesi e seguirne l'andamento.
Art. 16
Al Coordinatore diocesano spetta:
rappresentare l'Associazione diocesana;
curare i rapporti col Vescovo, con le strutture ecclesiali diocesane, con le associazioni
ecclesiali e con i movimenti operanti in diocesi;
convocare e presiedere il Coordinamento diocesano, organizzarne l'attività e curare
l'adempimento delle decisioni dello stesso;
attuare le indicazioni proposte dagli organi nazionali e territoriali ed eseguire le loro decisioni.
Art. 17
Il Coordinamento territoriale è formato dal Coordinatore territoriale, dall'Animatore spirituale
territoriale, dai Coordinatori e dagli Animatori spirituali delle diocesi presenti in un territorio
determinato dal Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Spetta ad
esso:
eleggere, anche al di fuori dei Coordinatori diocesani, il Coordinatore territoriale;
dare indicazioni per collegare le attività dei Coordinamenti diocesani e delle Scuole
Responsabili diocesane;
promuovere momenti di formazione e di aggiornamento;
attuare le decisioni e le indicazioni deliberate a livello nazionale;
eseguire gli adempimenti previsti dal Regolamento associativo.
Art. 18
Al Coordinatore territoriale spetta:
rappresentare l'Associazione a livello territoriale;
convocare e presiedere il Coordinamento territoriale e curare l'adempimento delle sue
deliberazioni;
mantenere i rapporti con i Coordinamenti delle diocesi che fanno capo al territorio;
presentare al Coordinamento nazionale le istanze, le problematiche e le proposte del territorio.
Art. 19
L'Assemblea nazionale è costituita dai Coordinatori diocesani, dagli Animatori spirituali diocesani e
dai membri del Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è convocata
e presieduta dal Coordinatore nazionale. Spetta ad essa:
elaborare e approvare gli orientamenti pastorali e metodologici generali, i programmi e le
attività dell'Associazione;
deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto;
eleggere il Coordinatore nazionale e i nove componenti elettivi, di cui 6 laici e 3 sacerdoti, del
Coordinamento nazionale;
approvare la relazione annuale sullo stato dell'Associazione;
approvare il rendiconto economico e finanziario.
Art. 20
Il Coordinamento nazionale è composto dal Coordinatore nazionale, dall'Animatore spirituale
nazionale, dai Coordinatori territoriali, dagli Animatori spirituali territoriali e dai membri eletti
dall'Assemblea nazionale. Spetta ad esso:
vigilare sull'attuazione delle finalità associative e sull'applicazione del metodo, di cui agli artt.
3 e 4 del presente Statuto;
dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
curare i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, nonché con tutte le associazioni e i
movimenti ecclesiali italiani ed esteri;
curare i rapporti con gli altri organismi nazionali e internazionali, che confluiscono
nell'Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad (O.M.C.C.);
eleggere il Responsabile del Notiziario nazionale e il Responsabile del materiale;
attribuire uffici e incarichi a livello nazionale per coadiuvare l'attività del Coordinamento
stesso;
deliberare su qualsiasi argomento che non sia specificamente riservato alla competenza di altri
Organi.
Art. 21
Al Coordinatore nazionale spetta:
rappresentare l'Associazione nazionale;
convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
convocare e presiedere il Coordinamento nazionale;
coordinare le attività organizzative dell'Associazione;
compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione
espressamente delegatigli dall'assemblea nazionale.
Cap. IX - Elezioni e Deliberazioni
Art. 22
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, per le elezioni e le deliberazioni di
competenza degli organi collegiali dell'Associazione si applicano le norme del can. 119.
Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati per altri due trienni
consecutivamente. Nel caso in cui venga meno un componente di un organismo elettivo, subentra il
primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato dell'organismo stesso.
Cap. X - Rapporti con la gerarchia ecclesiastica
Art. 23
L'Associazione fa sue le direttive pastorali dei Vescovi diocesani e della Conferenza Episcopale
Italiana e incoraggia i propri membri a mettere a servizio della Chiesa i loro carismi, che spetta ai
Vescovi discernere, e le loro competenze.
L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 305.
Cap. XI - Mezzi di sostentamento
Art. 24
L'Associazione non ha fini di lucro. Tutte le cariche e i servizi in seno all'associazione sono gratuiti.
Le attività ordinarie diocesane dell'Associazione sono sostenute dai liberi contributi degli
appartenenti e dei simpatizzanti e sono gestite dal Coordinamento diocesano anche sotto l'aspetto
amministrativo.
Le deliberazioni degli organi competenti su attività straordinarie, ai vari livelli, devono indicare
anche i relativi mezzi di finanziamento, fermo restando che nessun contributo può essere imposto
come obbligatorio ai membri e agli Organismi dell'Associazione, se non in base ad espresso impegno
liberamente e legittimamente assunto dagli stessi.
È fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che non imposto per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto
alla Conferenza Episcopale Italiana, a beneficio di Associazioni aventi finalità simili a quelle
dell'Associazione e fatti salvi, a norma del can. 326, i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.
Cap. XII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale con la
maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Art. 26
Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 27
Le modifiche dello Statuto, deliberate dall'assemblea generale con la maggioranza assoluta dei
componenti, devono essere approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana.
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice di diritto
canonico e al documento pastorale della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per il
laicato "Le aggregazioni laicali nella Chiesa".
Art. 29
Il Coordinamento nazionale, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto da parte della
Conferenza Episcopale Italiana, predisporrà un Regolamento di attuazione che deve essere approvato
dall'Assemblea nazionale.